Millesimi
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Ai sensi dell'art. 1118 del Codice civile, "il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni dell'edificio è proporzionato al valore del piano o della porzione di piano che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti". Questo significa che ogni condomino è proprietario delle parti comuni nel loro complesso, proporzionato alla singola proprietà. La misura di questo diritto dipende dal valore millesimale, che è quindi stabilito in misura proporzionale alla proprietà esclusiva del singolo condomino.

I valori millesimali si utilizzano per verificare le maggioranze per la costituzione delle assemblee e per l'approvazione delle delibere. Questi valori devono essere indicati in una apposita tabella allegata al regolamento condominiale. La tabella millesimale, affinchè sia esecutiva, deve essere approvata dal singolo condomino; una volta approvata diventa vincolante per tutti i condomini.

La delibera dell'assemblea che adotta o modifica la tabella millesimale a maggioranza è nulla.

La modifica della tabella millesimale esistente o l'approvazione di una nuova spetta solo all'assemblea e non rientra nei compiti dell'amministratore.

I valori millesimali possono essere modificati, sempre alla unanimità, anche nell'interesse di un solo condomino se tutti i condomini sono d'accordo.

Il codice civile tratta  quanto sopra negli artt. 1118 - 1123 - 1124 - 1125 - 1126.



   


 

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